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STATUTO
ASSOCIAZIONE SERVICE ITALIANI BMW

ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita un’Associazione di categoria, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, fra i Dealer Services dei prodotti BMW e MINI attualmente distribuiti in Italia dalla BMW ITALIA S.p.A. nella sua qualità di Filiale italiana della BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G. con sede in Monaco di Baviera.

ART. 2 – DENOMINAZIONE
L’Associazione ha nome “Associazione Service Italiani BMW” che negli atti potrà venire indicata in forma abbreviata con la sigla ASIB.

ART. 3 – SEDE
L’associazione ha sede in Sala Consilina (SA), alla via Barra, n°243. Potranno essere istituite sezioni od uffici in altre località.

ART. 4 – DURATA
La durata dell’ Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 5 – SCOPI
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) tutelare e difendere gli interessi della categoria alla quale appartengono le aziende associate ed assumerne la rappresentanza nei confronti della BMW Italia S.p.A. quale filiale della BAYRISCHE MOTOREN WERKE A.G., di Enti Pubblici e Privati;
b) coordinare nell’interesse generale l’azione degli associati, stabilendo con la collaborazione di questi, i criteri e gli indirizzi da seguire sui problemi che riguardano la tutela e lo sviluppo delle proprie aziende;
c) promuovere e coordinare nello spirito associativo di mutua assistenza interventi a difesa di associati che possano venire colpiti da calamità naturali;
d) tutelare e far progredire lo spirito di unione e la morale commerciale degli associati, nonché promuovere e curare l’osservanza delle buone regole di concorrenza leale tra gli associati;
e) collaborare con la BMW in ordine ai problemi ed alle scelte che interessino il mercato nazionale in particolare per l’incremento ed il miglioramento dei servizi di assistenza e della redditività ;
f) costituire l’organismo rappresentativo degli associati nei confronti di chiunque per tutte le questioni di interesse generale che possano riguardare gli associati;
g) promuovere, incoraggiare le iniziative educative, propagandistiche e sportive che risultino utili alla clientela ed al progresso degli associati;
h) favorire i rapporti con i Centri Service esteri della BMW e con gli organici degli stessi soprattutto nell’area comunitaria, al fine di armonizzare le proprie politiche gestionali, anche aderendo ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.
i) fornire agli associati consulenza ed assistenza nei temi per i quali sarà delegata dagli organi direttivi dell’associazione, promovendo la costituzione e/o partecipazione e/o collaborazione a strutture cooperativistiche, consortili, societarie ecc. che abbiano lo scopo di migliorare la redditività ed i servizi offerti dalle aziende associate;
j) commissionare a terzi consulenze legali e/o professionali utili per una migliore conoscenza della materia ai fini di tutelare al meglio gli interessi degli associati.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione solamente coloro che rivestono la qualità di Dealer Service BMW e/o MINI. Qualora tale qualità sia rivestita da una società, i rapporti con l’Associazione verranno esercitati da un Rappresentante Legale della stessa o, qualora vi fossero più rappresentanti legali, da quello tra loro che sia stato da essi delegato. Nell’ipotesi di società di fatto, tale funzione sarà svolta da quello tra i soci che sia stato designato dagli altri componenti la società stessa. La ammissione avviene su domanda scritta corredata dalle prove della qualità e condizioni di cui al presente art. 6, approvata dal Consiglio Direttivo, con diritto di veto da parte del Presidente.

ART. 7 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’Associato ha l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto nonché di tutte le deliberazioni che saranno adottate dai competenti organi dell’ASIB.

ART.8 – ESCLUSIONE E DIMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Nel caso di cessazione della qualità di Dealer Service per qualsiasi motivo, l’associato non ha più diritto di far parte dell’ Associazione dalla data di scadenza del mandato.
Tuttavia, al fine di agevolare la cessazione dell’attività l’associato potrà richiedere di continuare a farne parte per un periodo massimo di dodici mesi. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente entro 15 giorni dalla cessazione della qualità di Dealer Service.
Il socio facente parte di un organo elettivo qualora si dimetta, decada per morosità, venga escluso per gravi motivi dall’Associazione, può essere riammesso nell’organo elettivo solo dall’ Assemblea Generale.
Il socio può essere escluso per gravi motivi dall’ Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri.
Ogni associato è comunque libero di dimettersi con un preavviso di almeno 3 mesi sulla scadenza dell’anno sociale che si intende dal 1-1 al 31-12 di ogni anno; egli è comunque tenuto, fino alla scadenza di cui sopra, a continuare la sua normale attività quale associato.
In caso di mancata disdetta nei termini previsti, l’adesione si intende confermata anno per anno.
La riammissione di un associato dimissionario o escluso per qualsiasi motivo è subordinata alla presentazione di una domanda scritta corredata delle prove della qualità e condizioni di cui all’art. 6, al versamento delle quote insolute, al parere favorevole del Consiglio Direttivo

ART. 9 – QUOTE ASSOCIATIVE
Il patrimonio sociale sarà costituito dai contributi degli Associati nonché dagli incrementi patrimoniali che per qualunque motivo o titolo fossero acquisiti dall’ Associazione.
I detti contributi sono obbligatori ed il loro versamento dovrà avvenire entro il 30 Giugno di ciascun anno con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La loro misura sarà fissata con delibera dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. L’Assemblea autorizza, ora per allora, il Consiglio Direttivo in caso questo dovesse, per necessità contingente, deliberare un contributo straordinario.
In caso di esclusione o dimissioni di associati, questi non avranno diritto ad alcuna rivendicazione totale o parziale sulle quote versate o sul fondo comune.
In caso di scioglimento della Associazione il fondo comune che residuerà, liquidati tutti gli oneri, verrà ridistribuito agli Associati aventi diritto in ragione di una percentuale calcolata sulla media delle quote sociali versate da ogni singolo negli ultimi tre anni.

ART. 10 – BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo nonché il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da presentarsi all’ Assemblea Generale, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo.
Il conto consuntivo deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell’Associazione e comprende anche la relazione sulla gestione del fondo comune.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, predisposti a norma del presente articolo, devono essere sottoposti all’approvazione dell’ Assemblea generale entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno.
Ogni eventuale residuo di gestione deve essere interamente ed esclusivamente destinato alla copertura delle spese per l’espletamento di servizi sociali e in genere per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 11 – ORGANI
Sono organi dell’ Associazione:
– l’Assemblea Generale
– il Presidente
– il Consiglio di Presidenza
– il Consiglio Direttivo
– Il Segretario

ART. 12 – ELEGGIBILITA’
Ogni associato è eleggibile alle cariche sociali.
Tutte le cariche sociali hanno durata di un triennio e non vengono remunerate. I preposti per le cariche sociali e gli incarichi speciali avranno comunque diritto al rimborso delle spese vive sostenute in relazione alle loro mansioni.

ART. 13 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Il Presidente ed i delegati dell’Area Centro ed Area Sud, vengono eletti a maggioranza dalla prima Assemblea. Il Delegato dell’Area Nord viene eletto nella prima Assemblea di Area. Tali cariche, in quanto provvisorie, cesseranno al 31.12.2010.
Successivamente il Presidente viene eletto dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed i Delegati di Area vengono eletti dagli associati, nelle riunioni di area.
Il Consiglio di Presidenza è costituito da:
Il Presidente dell’associazione
Due delegati nominati di volta in volta dal Consiglio Direttivo
Un associato scelto dal Presidente di volta in volta
Dal Segretario Generale nominato dal Presidente.
Tutte le cariche sociali devono essere ratificate dall’ assemblea e scadono comunque entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello dell’elezione.
Il Presidente eletto si avvarrà di un Segretario Generale scelto tra gli associati o non associati.

ART. 14 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti.
L’Assemblea degli Associati è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno sociale per approvare il rendiconto, per riferire agli associati sulla attività svolta e su quella da svolgere; per rinnovare, se scadute, le cariche sociali; ratifica l’entità e la ripartizione dei contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo.
All’ Assemblea straordinaria compete di deliberare sulle materie non di competenza dell’Assemblea ordinaria ed in particolare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e può essere convocata in qualunque momento su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno il 20% degli associati, diretta al Presidente e che specifichi le materie da trattare.
La convocazione avviene mediante comunicazione inviata a mezzo email agli associati, all’attenzione del legale rappresentante almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ed indicante il giorno l’ora ed il luogo (che può essere diverso dalla sede sociale) della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.
L’Assemblea Generale in sede ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’ Associazione o, in sua assenza, dal Vice- presidente; funge da Segretario il Segretario Generale o, in sua assenza, altro associato designato dal Presidente; nelle Assemblee straordinarie, ove il Presidente lo ritenga opportuno; il verbale sarà redatto da notaio in funzione di Segretario.
L’Assemblea Generale che rinnova le cariche sociali deve, prima di iniziare i lavori, eleggere il Presidente della Assemblea.
Sono ammessi all’Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote sociali ed i Soci che abbiano preventivamente sottoscritto la richiesta di iscrizione all’Associazione. A discrezione del Consiglio Direttivo – sempre che sia nell’interesse della associazione – possono essere ammessi eccezionalmente anche soggetti non associati.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più di uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non faccia parte del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta. Ciascun associato non può tuttavia rappresentare più di due associati.

ART. 15 – PRESIDENTE
Il Presidente dell’ Associazione è anche presidente del consiglio di presidenza e del consiglio direttivo, rappresenta la stessa ad ogni effetto di legge e statutario e ne ha la firma.
Egli può delegare, purché per atto scritto, la rappresentanza dell’ Associazione ed il potere di firma anche ad altra persona, purché sia un associato, e conferire procura ad lites.
Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Past President dell’ Associazione e, in caso di impedimento degli stessi, dal Segretario Generale.
Il Presidente convoca l’Assemblea Generale. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da:
– Presidente
– Segretario Generale
– Past President
– Delegati di area

I Delegati di area vengono eletti a maggioranza nelle riunioni di area; le aree definite sono tre, ovvero Nord, Centro e Sud. L’area Sud comprende anche le Isole.
Il Consiglio di Presidenza ha la delega del Consiglio Direttivo per condurre gli incontri con BMW Italia nei limiti operativi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Per ogni incontro dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario Generale e sarà distribuito a tutti gli associati. Inoltre il Segretario Generale dovrà pubblicare nel portale informativo dell’Associazione, una sintesi delle attività svolte.
Nel caso che nel corso del triennio uno o più Consiglieri risultino permanentemente impediti, si procederà all’integrazione del Consiglio Direttivo mediante cooptazione fino ad un massimo di 3 consiglieri. Nel caso in cui fosse dimissionaria la maggioranza dei consiglieri, si procederà nei tempi più brevi alla convocazione delle riunioni di area per l’elezione dei delegati e se necessario sarà convocata un Assemblea straordinaria.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, i responsabili dei Gruppi di Lavoro. Tutti gli associati potranno essere chiamati a collaborare con il Consiglio Direttivo per la soluzione di specifici problemi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, ai fini indicati all’art. 5 avvengono normalmente con frequenza periodica nel corso dell’anno. Salvo diverse deliberazioni prese di comune accordo, le riunioni avvengono nel luogo indicato dal Presidente in carica.
Per ogni riunione dovrà essere stilato un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e successivamente pubblicato da questi sul portale informativo dell’Associazione.

ART. 17 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E DEI PUNTI DA TRATTARE SUGGERITI DAGLI ASSOCIATI
Ciascun associato potrà avere accesso libero al portale informativo dell’associazione per visionare tutte le attività condotte dall’associazione, in relazione a ciascuna problematica. Egli inoltre avrà la possibilità di segnalare singole problematiche di proprio interesse, corredandole di tutta la documentazione utile al Consiglio Direttivo, al fine di prenderle in carico per la trattazione. Infine, ciascun associato potrà inserire dei commenti su ciascuna delle attività condotte dai gruppi di lavoro e potrà contrassegnare gli argomenti sui quali desidererà essere informato dal sistema, a mezzo email.
Periodicamente il Consiglio Direttivo analizzerà tutte le problematiche inserite dagli associati e procederà a graduare le stesse per urgenza ed importanza, assegnando quelle meritevoli di trattazione, a gruppi di lavoro costituiti ad hoc.
In ogni caso, darà conto delle motivazioni per le quali non avrà inteso trattare talune problematiche.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione potrà venire sciolta alla fine di un qualsiasi anno sociale su richiesta di 2/3 degli Associati, nel rispetto delle norme di legge; per quanto attiene la eventuale liquidazione del fondo comune vale quanto previsto all’art. 9.

ART. 19 – RICHIAMO DELLA LEGGE IN GENERALE
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in generale.

Per qualsiasi informazione ...

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